Questa la conclusione raggiunta dal Giudice all’esito di un giudizio promosso dal soggetto finanziato, nel tentativo di ottenere la ripetizione delle commissioni c.d. recurring, in seguito all’estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto.
L’attore, infatti, aveva sottovalutato un aspetto di non poco conto: la società finanziaria convenuta in giudizio era mera mandataria con rappresentanza.
Per l’effetto, era inevitabile concludere che “[…] non è legittimata passivamente, in quanto ha agito in qualità di mandataria con rappresentanza di […] ed ex art. 1388 c.c. il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti della facoltà conferitagli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, pertanto i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto di cui è causa fanno capo alla mandate…”.
La decisione in commento si inserisce nel solco tracciato ormai da lungo tempo dalla giurisprudenza di legittimità: “per la regola fissata dall’art. 1388 c.c., gli effetti del negozio concluso per mezzo del mandatario con rappresentanza, cioè i diritti ed obblighi inerenti al negozio stesso, si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante, sì che colui che ha contratto con il mandatario deve chiedere l’adempimento degli obblighi nascenti dal negozio direttamente al mandante, non restando il contraente in nome altrui vincolato verso l’altro contraente dagli obblighi assunti” (Cfr.: Cass. 10493/1999; Cass., 21 maggio 1979, n. 2914; Cass., 26 giugno 1973, n. 1836; Cass., 17 giugno 1971, n. 184; Cass., 20 gennaio 1968).
Pregevole, in questa direzione, anche la seguente pronuncia: “Il rapporto sussistente tra le parti è un peculiare tipo di mandato con rappresentanza, con cui la […] incarica la […] di occuparsi della gestione del cliente sia nella fase iniziale della stipula del finanziamento che nella fase esecutiva dello stesso, dietro riconoscimento di una certa commissione prevista per tutte queste attività iniziali e continuative. Come noto, in base all’art. 1388 c.c. il contratto concluso con il rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato produce effetti direttamente nei confronti del rappresentato. Risolto per estinzione anticipata il contratto stipulato dalla mandataria per conto della mandante, incombono esclusivamente su quest’ultima gli obblighi restitutori nei confronti del terzo contraente. Le conseguenze dell’estinzione anticipata del finanziamento sul sinallagma relativo al mandato riguardano eventualmente e in via esclusiva i rapporti interni tra mandante e mandataria e non possono coinvolgere il terzo contraente. Pertanto, tale motivo di appello va rigettato risultando corretta la pronuncia gravata nella parte in cui afferma la legittimazione/titolarità passiva esclusiva della […]. rispetto all’obbligo di restituzione nei confronti del cliente scaturente dalla estinzione anticipata del finanziamento” (Trib. Nocera Inferiore, 25.01.2017, n. 165/2017).
Ne consegue, la carenza di legittimazione passiva della società mandataria con rappresentanza, tutte le volte in cui nei suoi confronti sono formulate domande di ripetizione delle commissione asseritamente recurring, richieste in seguito all’estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto da parte del soggetto finanziato.
Giudice di Pace di Avellino, 12 dicembre 2017, n. 4543
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