“…l’esplicito riferimento alla qualificazione soggettiva del professionista intervenuto nel collocamento del prestito, oltreché l’effettivo intervento di un agente risultante dal contratto, lascia pertanto presumere che le attività effettivamente svolte siano collocabili nella fase preliminare alla concessione del prestito, con conseguente esclusione di qualsivoglia rimborso (conforme, ad es., ABF Napoli, n. 2108/2014)“.

Questo è quanto affermato dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Collegio di Napoli – con la decisione n. 7009 del 21 giugno 2017.

Si tratta di una conferma.

La ragione: la qualifica dell’Agente.

In buona sostanza, se in base all’art. 1742 c.c. l’Agente è colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata, questo significa che la commissione versata in suo favore ha natura necessariamente up front, e non recurring.

Dunque, non è solo per una presunzione che le attività svolte dall’Agente sono da collocarsi nella fase preliminare del contratto.

Ragione per cui, se il contratto di cessione del quinto viene estinto anticipatamente, la commissione dell’Agente non può essere restituita in base all’art. 125 sexies TUB secondo il principio pro rata temporis.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)  – Collegio di Napoli – decisione n. 7009 del 21 giugno 2017

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