In dettaglio, le pronunce che negano l’estensione del TAEG/ISC al leasing fondano la propria motivazione sui principi fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR).
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 17 dicembre scorso, ha fatto propria la tesi c.d. restrittiva, negando l’applicabilità del TAEG/ISC al leasing.
La sentenza, nel motivare la propria linea, richiama il noto orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), rilevando che: “Va altresì rigettata la doglianza in materia di TAEG/ISC data la sua non obbligatoria indicazione nei contratti di leasing…ribadita da un recente orientamento dell’arbitro bancario finanziario”.
Il principio applicato, in dettaglio, è il seguente: “escluso che il leasing sia riconducibile alla fattispecie di mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture di conto corrente ed alla categoria residuale degli altri finanziamenti” ne consegue che l’intermediario “non era tenuto all’epoca in cui è stato stipulato il contratto in oggetto della presente controversia, all’indicazione del TAEG”.
Il Giudice, nel chiarire la propria decisione, ricorda due recenti decisioni dell’ABF, che avevano fatto applicazione dei medesimi principi: ABF Milano n. 6978/2016 e ABF Napoli n. 6646/2017.
Pertanto, possiamo affermare che: “l’estensione della metodologia di calcolo del TAEG all’ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri, e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG, in ragione della carenza dell’estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento” (cfr. ABF Collegio di Milano n. 6978/2016).
Tribunale di Bologna, 17 dicembre 2018, n. 21058
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